GLR-NOTIZIE-FLASH  55     19/3/2023

ANNO IV DEL REGIME SANITARIO-ECOLOGICO-DIGITALE

Vedi “Notizie precedenti QUI

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“Importante sentenza. Contesta espressamente il fondamento dell’orientamento della Corte Costituzionale. Qualche militare comincia a schierarsi…” (Avv. Mauro Sandri).

E speriamo che la rondine faccia primavera, una grande primavera! (GLR)

 

 

GIUDICE PRONUNCIA CORAGGIOSA SENTENZA: GREEN PASS INUTILE E VACCINO PERICOLOSO

Non c’è alcuna differenza fra i vaccinati e i non vaccinati. Questo è il risultato al quale arriva la sentenza del Tribunale militare di Napoli, che invalida la logica del green pass e affronta con estrema serietà la questione degli effetti avversi.

Il giudizio risale al 10 marzo di quest’anno e riguarda il periodo nel quale veniva richiesto ai lavoratori il green pass. Un soldato, sprovvisto della tessera verde, aveva comunque deciso di presentarsi in caserma. Timbrando il suo cartellino di entrata e uscita.

L’introduzione clandestina, aggravata dal grado rivestito”, è la colpa imputata al militare dai suoi superiori e che ha fatto finire il caso in tribunale. Il processo è iniziato nell’estate del 2022 e nel frattempo si è pronunciata anche la sentenza della Corte Costituzionale in merito all’obbligo vaccinale (leggi QUI, GLR). Ciò nonostante, il tribunale di Napoli ha dichiarato il non luogo a procedere.

Questa l’argomentazione del giudice Andrea Cruciani:

“L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass”.

Il magistrato non risparmia giudizi ed entra anche nel merito dell’efficacia delle misure di draconiana memoria, affermando:

“Questo Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio – e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensì in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero – risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti, che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”.

Nella sentenza inoltre il giudice empatizza con il soldato:

“Questo giudice, alla scorta del necessario vaglio critico al quale è sempre tenuto, allorché si tratti di valutare dati scientifici ancora non definiti e provvisori, rileva che i vaccini Sars-Cov2 in commercio possono causare effetti collaterali gravi ed anche fatali, in un numero non del tutto marginale e indifferente di casi. La condotta dell’imputato di non sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria e conseguentemente di far ingresso in caserma senza esibire il green pass quindi è scriminato della necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave”.

Byoblu,   18/3/2023

Scarica il testo della sentenza in PDF QUI

 

 

 

SENTENZA TRIBUNALE MILITARE NAPOLI, 10 MARZO 2023

Una bellissima sentenza del giudice dell’udienza preliminare del tribunale militare di Napoli di pochi giorni fa.

Un militare durante l’obbligo di greenpass per accedere al luogo di lavoro si è presentato comunque in caserma e “allorché i militari all’ingresso erano impegnati in altre incombenze faceva comunque ingresso in caserma e vidimava la presenza in ingresso” .

Su questo fatto il giudice adotta una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425” e la motivazione è che “L’inoffensività della condotta discende in particolare dal rilevo che l’ingresso in caserma dell’imputato – soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass – non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all’ingresso di soggetti vaccinati provvisti di greenpass

Come abbiamo sempre sostenuto infatti il greenpass “di draghiana memoria” non garantiva alcuna sicurezza visto che i soggetti vaccinati si infettano come i non vaccinati, quindi nessuna differenza da un punto di vista di tutela della salute pubblica.

questo Giudice intende discostarsi da tale interpretazione, rilevando che i vaccini per SARS-Cov-2 in commercio non sono strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio dal virus. Qui non si discute, peraltro, come e evidente, della idoneità o meno dei vaccini in commercio a prevenire le forme acute della malattia, che è tutt’altra questione, non di interesse per il presente giudizio, bensì della capacità, o meglio della incapacità, di tali vaccini quale strumento di prevenzione del contagio

I vaccini covid 19 (e non solo quelli ricordiamoli ma anche buona parte di quelli obbligatori per i bambini) NON prevengono dal contagio.

“Il Giudice quindi non può limitarsi a recepire passivamente e supinamente dei dati scientifici ancora non definitivi e provvisori, sia pure se provenienti dalle autorità nazionali ed internazionali preposte alla ricerca scientifica, con apodittici richiami a tali dati.
Nel caso che ci occupa, in affetti, questo Giudice ritiene non provata l’efficacia vaccinale per SARS-CoV-2 quale strumento di prevenzione del contagio – e ciò lo si ripete non solo in una misura prossima al 100% bensì in una qualsiasi misura percentuale superiore allo zero – risultando piuttosto quale fatto notorio, cioè quale dato incontrovertibile emergente dal naturale accadimento dei fatti (id quod plerumque accidir), che i soggetti vaccinati per SARS-CoV-2 possano contrarre e trasmettere contagio e che, di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti

Infine alcuni bellissimi passaggi sul tema della sospensione da lavoro prevista dai vari decreti del governo Draghi per chi risultava sprovvisto di greenpass:

“Una tale interpretazione, esasperatamente formalistica e cinica, finisce anche per svilire la centralità che la stessa Costituzione attribuisce al lavoro, quale imprescindibile mezzo di sostentamento e di sviluppo della persona umana”

“Sul lavoro, infatti, si fonda non solo la dignità professionale ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze, costituendo il reddito da lavoro per lo più il reddito di sussistenza, senza li quale si scivola nel degrado e nella dipendenza”

“Il lavoro, quindi, per una persona che intende vivere una vita libera e dignitosa, non è una scelta, bensì una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per il lavoratore, li quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, al sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.”

Al giudice Andrea Cruciani sentiamo di rivolgere un GRAZIE per il coraggio e per l’onestà di aver scritto questo dispositivo. Un documento che invitiamo tutti a leggere nella sua forma integrale

https://www.maurizioblondet.it/  15/3/2023

 

 

 

 

Un giudice respinge le accuse ad un militare senza green pass.

Da  La Verità del 17/3/2023

 

 



 

ANNO IV DELLA DITTATURA SANITARIO-ECOLOGICO-DIGITALE

 

 

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